sentenza
N. 511
Anno: 2022

Corte di Appello di Cagliari, 13 dicembre 2022, n. 511

⚖️ Corte di Appello di Cagliari
📅

Massima

Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell'iter procedimentale finalizzato all'adozione dell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno - conseguentemente - applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese processuali. Pertanto, è immune da censure la decisione degli arbitri di identificare la parte soccombente e di compensare le spese di lite, atteso che gli stessi sono stati muniti di un potere discrezionale sindacabile solo se fondato su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti e purché non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Cagliari, 13/12/2022, n. 511, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-cagliari-13-dicembre-2022-n-511-1752079765/