Corte di Appello di Cagliari, sez. Sassari, 9 settembre 2022, n. 269
Corte di Appello
di Cagliari
Massima
Il dies a quo da cui decorre il termine di un anno, previsto dall'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l'impugnativa del lodo arbitrale coincide con la data di sottoscrizione da parte degli arbitri, atteso che è da tale data che il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, mentre non decorre dalla eventualmente successiva comunicazione del lodo alle parti né dal suo deposito nella cancelleria del tribunale ex art. 825 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Cagliari, 09/09/2022, n. 269, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-cagliari-sez-sassari-9-settembre-2022-n-269-1752079765/