Corte di Appello di Messina, 22 maggio 2023, n. 439
Corte di Appello
di Messina
Massima
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d.lgs. 40/2006, l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Messina, 22/05/2023, n. 439, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-messina-22-maggio-2023-n-439-1752079766/