Corte di Appello di Napoli, 29 febbraio 2024, n. 931
Corte di Appello
di Napoli
Massima
Il fatto che il regolamento di una istituzione arbitrale preveda solo la possibilità di proroga del termine per la pronuncia del lodo originariamente stabilito da parte di suoi organi nonché, comunque, l’applicabilità dell’art. 820, co. 3, cod. proc. civ., non vale ad escludere le ipotesi di proroga automatica - non bisognose quindi di un’espressa disciplina autorizzatoria – di cui al quarto comma della medesima disposizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 29/02/2024, n. 931, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-napoli-29-febbraio-2024-n-931-1752079768/