Corte di Appello di Perugia, 3 aprile 2023, n. 239
Corte di Appello
di Perugia
Massima
In caso di arbitrato irrituale, la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Conseguentemente la parte che impugna il lodo deve farsi carico di dimostrare, in concreto, l'errore nell'apprezzamento della realtà nella quale si assume che gli arbitri siano incorsi.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Perugia, 03/04/2023, n. 239, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-perugia-3-aprile-2023-n-239-1752079765/