sentenza
N. 790
Anno: 2023

Corte di Appello di Roma, 2 febbraio 2023, n. 790

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

Non potendo le parti utilizzare la procedura prevista dall'art. 814 cod. proc. civ. le stesse, al fine di precostituirsi un titolo, che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del procedimento arbitrale, devono necessariamente far ricorso al giudizio ordinario, da instaurarsi con atto di citazione.
In caso di devoluzione della controversia a un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 02/02/2023, n. 790, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-roma-2-febbraio-2023-n-790-1752079765/