Corte di Appello di Trento (sez. Bolzano), 23 luglio 2020, n. 103
Corte di Appello
di Trento (sez. Bolzano)
Massima
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione da parte del tribunale arbitrale, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Trento (sez. Bolzano), 23/07/2020, n. 103, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-trento-sez-bolzano-23-luglio-2020-n-103-1752079762/