Corte di Appello di Venezia, 25 settembre 2020, n. 2520
Massima
Rientra nell’ambito dell’errore di diritto, sindacabile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., anche il c.d. vizio di sussunzione, che ridonda in falsa applicazione della legge, e che sussiste quando il giudice di merito, dopo avere individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore.
Note Metodologiche
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