Torino, ord. 26 febbraio 2021
Tribunale
Massima
Anche ove gli arbitri abbiano poteri cautelare ai sensi dell'art. 35 d.l.gs 17 gennaio 2003, n. 5, fino al momento in cui l'organo arbitrale non sia concretamente in grado di provvedere deve riconoscersi la competenza del giudice statuale, a nulla rilevando eventuali inerzie della parte interessata con riferimento all'attivazione del procedimento arbitrale o di quello di nomina del tribunale arbitrale.
Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza per il merito (art. 669-ter cod. proc. civ.), ma nell’attuale pendenza della lite avanti al giudice (art. 669-quater cod. proc. civ.).
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale, 26/02/2021, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/trib-torino-ord-26-febbraio-2021-1752079719/