sentenza
N. 249
Anno: 2020

Tribunale della Spezia, 27 maggio 2020, n. 249

⚖️ Tribunale
📅

Massima

In tema di arbitrato amministrato, la sopravvenuta cessazione dell’attività della camera arbitrale individuata nella clausola compromissoria determina la risoluzione di questa per impossibilità sopravvenuta a norma dell’art. 1464 cod. civ., con conseguente riespansione della competenza del giudice statuale. Questo perché, se la volontà dei contraenti è stata quella di devolvere solo ad un arbitro specifico già designato la risoluzione delle controverse derivanti dal contratto, l’impossibilità di funzionamento dell’arbitro designato non consente l’applicazione degli artt. 810-811 cod. proc. civ., che si tradurrebbe nell’imposizione alle parti un arbitrato sostitutivo in realtà contrario alla volontà contrattuale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale, 27/05/2020, n. 249, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-della-spezia-27-maggio-2020-n-249-1752079717/