Tribunale della Spezia, 27 maggio 2020, n. 249
Massima
In tema di arbitrato amministrato, la sopravvenuta cessazione dell’attività della camera arbitrale individuata nella clausola compromissoria determina la risoluzione di questa per impossibilità sopravvenuta a norma dell’art. 1464 cod. civ., con conseguente riespansione della competenza del giudice statuale. Questo perché, se la volontà dei contraenti è stata quella di devolvere solo ad un arbitro specifico già designato la risoluzione delle controverse derivanti dal contratto, l’impossibilità di funzionamento dell’arbitro designato non consente l’applicazione degli artt. 810-811 cod. proc. civ., che si tradurrebbe nell’imposizione alle parti un arbitrato sostitutivo in realtà contrario alla volontà contrattuale.
Note Metodologiche
standard