Tribunale dell’Aquila, 20 luglio 2022, n. 486
Tribunale
Massima
L'adesione all'eccezione di incompetenza proposta dalla parte, per essere competenti gli arbitri rituali, comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale, 20/07/2022, n. 486, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-dellaquila-20-luglio-2022-n-486-1752079722/