Tribunale di Catania, 24 febbraio 2022, n. 936
Tribunale
di Catania
Massima
Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale e ciò in quanto la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito, all'atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall'imprenditore in bonis, a tutela del proprio interesse. La clausola arbitrale è, dunque, opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Catania, 24/02/2022, n. 936, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-catania-24-febbraio-2022-n-936-1752079721/