Tribunale di Firenze, ord. 21 luglio 2021
Tribunale
di Firenze
Massima
Ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., “Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria (…) la domanda [cautelare] si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”. Pertanto, è sufficiente che la clausola compromissoria sia soltanto stabilita dalle parti perché si possa adire in cautelare il giudice ordinario che sarebbe stato competente.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Firenze, 21/07/2021, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-firenze-ord-21-luglio-2021-1752079717/