Tribunale di Milano, 13 dicembre 2021, n. 10329
Tribunale
di Milano
Massima
Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo relativo a lavori in appalto; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel contratto [obiter].
Note Metodologiche
obiter
Come citare
Tribunale di Milano, 13/12/2021, n. 10329, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-milano-13-dicembre-2021-n-10329-1752079721/