Tribunale di Milano, 4 agosto 2022, n. 6793
Massima
La soppressione dal testo di uno statuto sociale di una clausola compromissoria non è opponibile a quegli amministratori che, essendo cessati dall'incarico in un momento precedente, non avevano più rapporti con la società al momento della modifica dello statuto, sicché gli stessi possono ritenersi ancora vincolati a quanto statutariamente previsto all'epoca della loro assunzione dell’incarico e per tutta la loro permanenza in carica.
Le spese prevedibili di cui all'art. 816-septies cod. proc. civ. non sono esclusivamente quelle per il funzionamento dell'arbitrato, con esclusione quindi degli onorari degli arbitri, posto che tale distinzione non trova fondamento nella lettera della legge.
Note Metodologiche
standard