ordinanza
Anno: 2022

Tribunale di Perugia, ord. 29 luglio 2022

⚖️ Tribunale di Perugia
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Massima

L'istanza cautelare di sospensione di delibere sociali può essere presentata dinanzi al giudice ordinario, altrimenti competente per il merito, contestualmente al ricorso arbitrale – ma non preventivamente. Lo spazio per l'intervento del giudice ordinario riguarda l'ipotesi in cui il collegio arbitrale, nonostante sia stata proposta la domanda di arbitrato, non sia ancora costituito. E ciò in modo tale che la devoluzione al giudice ordinario (con un ruolo vicario e suppletivo) del potere di decidere in punto di sospensione della delibera impugnata assicuri, anche in sede arbitrale, che l'istanza di sospensiva sia promossa contestualmente (e comunque non preventivamente) all'avvio dell'azione di merito, in conformità alla previsione di cui all'art. 2378 cod. civ.., che costituisce rimedio cautelare speciale per la sospensiva della delibera societaria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Perugia, 29/07/2022, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-perugia-ord-29-luglio-2022-1752079723/