Tribunale di Roma, ord. 23 dicembre 2015
Tribunale
di Roma
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato libero contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata non comporta l'improponibilità
avanti il Giudice statuale dell'istanza cautelare di revoca dell'amministratore ex art. 2476, co. 3, cod. civ. e ciò ancorché l'azione di merito cui detta istanza cautelare è strumentale sia certamente devoluta alla cognizione arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 23/12/2015, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-roma-ord-23-dicembre-2015-1752079713/