Tribunale di Torre Annunziata, 21 novembre 2022, n. 2591
Massima
La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ., soltanto per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra. La determinazione degli onorari ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., avviene, difatti, per effetto di una apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale) può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti.
Note Metodologiche
standard