sentenza
N. 94
Anno: 2020

Tribunale di Trento, 3 febbraio 2020, n. 94

⚖️ Tribunale di Trento
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Massima

Le disposizioni in tema di forma-contenuto della clausola compromissoria dettate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si applicano a causa compromissoria contenuta nello statuto di associazione professionale, pure ove questo richiami le norme dettate in materia di società semplice. Il richiamo a tali norme infatti deve ritenersi operativo solo con riguardo a quanto non sia specificamente disciplinato dall’atto costitutivo e dallo statuto.
L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Trento, 03/02/2020, n. 94, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-trento-3-febbraio-2020-n-94-1752079716/