sentenza
N. 769
Anno: 2023

Tribunale di Vallo della Lucania, 18 settembre 2023, n. 769

⚖️ Tribunale di Vallo della Lucania
📅

Massima

La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell'ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti, l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come disciplinato dall'art. 815 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Vallo della Lucania, 18/09/2023, n. 769, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-vallo-della-lucania-18-settembre-2023-n-769-1752079726/