Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 641
Tribunale
di Venezia
Massima
Non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. Conseguentemente, può essere devoluta agli arbitri la controversia relativa alla nullità di una delibera sociale per mancata convocazione del socio, soggetta al regime di sanatoria di cui all'art. 2379-ter cod. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 14/04/2023, n. 641, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-venezia-14-aprile-2023-n-641-1752079725/