Tribunale di Venezia, 24 febbraio 2023, n. 372
Tribunale
di Venezia
Massima
Anche nel caso in cui la clausola compromissoria non individui in maniera adeguata l'istituzione arbitrale chiamata ad amministrare il procedimento, deve essere privilegiata una lettura quanto più estensiva della convenzione arbitrale in virtù del c.d. principio del favor arbitrati e quindi una interpretazione tale da attribuire un significato alla scelta operata dalle parti le quali senza dubbio non hanno optato per la giurisdizione del Giudice statuale, ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 24/02/2023, n. 372, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-venezia-24-febbraio-2023-n-372-1752079724/