Tribunale di Venezia, 30 novembre 2022, n. 1963
Tribunale
di Venezia
Massima
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio per violazione di norme imperative, quali quelle relative alla formazione del contenuto del documento contabile, asseritamente redatto in difformità dei principi normativi di chiarezza e verità, non sono arbitrabili, e quindi debbono essere decise dal Giudice statuale. Ove però l'impugnante svolga sia contestazioni sul contenuto del documento contabile sia sul procedimento assembleare che ha portato alla sua approvazione, la competenza del Giudice statuale sussiste solo con riferimento alle prime, mentre le seconde devono essere devolute alla cognizione arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 30/11/2022, n. 1963, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-venezia-30-novembre-2022-n-1963-1752079723/