sentenza
N. 1963
Anno: 2022

Tribunale di Venezia, 30 novembre 2022, n. 1963

⚖️ Tribunale di Venezia
📅

Massima

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio per violazione di norme imperative, quali quelle relative alla formazione del contenuto del documento contabile, asseritamente redatto in difformità dei principi normativi di chiarezza e verità, non sono arbitrabili, e quindi debbono essere decise dal Giudice statuale. Ove però l'impugnante svolga sia contestazioni sul contenuto del documento contabile sia sul procedimento assembleare che ha portato alla sua approvazione, la competenza del Giudice statuale sussiste solo con riferimento alle prime, mentre le seconde devono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Venezia, 30/11/2022, n. 1963, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-venezia-30-novembre-2022-n-1963-1752079723/