Tribunale di Venezia, ord. 22 novembre 2021
Tribunale
di Venezia
Massima
In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 22/11/2021, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-venezia-ord-22-novembre-2021-1752079720/