Tribunale di Venezia, ord. 4 gennaio 2023
Massima
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al Presidente del Tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.
In caso di devoluzione della controversia a un Tribunale arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto Tribunale, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
La liquidazione del compenso al segretario del Tribunale arbitrale, inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, in quanto tale, onere gravante sulle parti, rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi degli arbitri a norma dell'art. 814 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard